IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in  particolare  l'art.
14,  recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della direttiva
92/101/CEE del  Consiglio  del  23  novembre  1992  che  modifica  la
direttiva   77/91/CEE  per  quanto  riguarda  la  costituzione  della
societa' per azione nonche' la salvaguardia e  le  modificazioni  del
capitale sociale della stessa;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  provvedere  alla  attuazione  della
direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994;
  Sulla  proposta  dei  Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e degli affari regionali,  di  grazia  e  giustizia,  del
commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,   di   concerto  con  i  Ministri  per  le  riforme
elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri e  del
tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Acquisto delle azioni proprie
  Il  terzo  comma dell'art. 2357 del codice civile e' sostituito dal
seguente:
  "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a  norma
dei  commi  precedenti  puo'  eccedere  la  decima parte del capitale
sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni  possedute  da
societa' controllate.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  La  legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
          per l'adempimento di obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria
          1993). L'art. 14 cosi' recita:
          "Art.  14.  (Salvaguardia  del  capitale delle societa' per
          azioni:   criteri  di  delega).  -  1.  L'attuazione  della
          direttiva  del  Consiglio  92/101/CEE  sara'  informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a) prevedere l'applicazione della direttiva  anche  in
          caso di controllo indiretto;
               b)  avere  preminente  riguardo all'esigenza di tutela
          del  capitale  delle  societa'  controllante  e  di  quella
          controllata;
               c)  prevedere  un  regime  transitorio che consenta il
          graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva  nei
          limiti consentiti dalla medesima;
               d)   prevedere   che,   nel   caso  di  partecipazioni
          reciproche, che intercorrano fra societa'  in  rapporto  di
          controllo,  si  applichino  i  limiti  percentuali previsti
          dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'art.  5,
          comma  ottavo,  del  decreto-legge  8  aprile  1974, n. 95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  giugno  1974,
          n.      216,   come  sostituito  dall'art.  1  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 90".
             - La direttiva del Consiglio 92/101/CEE e' pubblicata in
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 347 del 28
          novembre 1992.
             - La direttiva del Consiglio 77/91/CEE e' pubblicata  in
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 26 del 31
          gennaio 1977.
 
          Nota all'art. 1:
             - Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile  cosi'
          recitava:   "In nessun caso il valore nominale delle azioni
          acquistate a norma dei commi precedenti  puo'  eccedere  la
          decima parte del capitale sociale".